Sezione Normative

Agevolazioni, regolarizzazione badanti e colf, contratti e tutto quello che può aiutarti a fare le tue scelte.

Agevolazioni

Di seguito, ti diamo elementi per usufruire di due agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro domestico. Tieni presente che le agevolazioni possono essere fruibili contemporaneamente nella stessa dichiarazione.

1) DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CONTRIBUTI INPS

detrazione fruibile per lavoro offerto a COLF, a BADANTI o a BABYSITTER

In qualità di datore di lavoro a personale domestico, hai diritto alla detrazione dal tuo reddito, (qualunque sia il tuo reddito) dei contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS. L’importo massimo detraibile è di euro 1.549,37 l’anno. Per averne diritto allega alla tua dichiarazione dei redditi una copia dei bollettini INPS (o di altra modalità) utilizzati per versare i contributi e in ogni caso, conservane gli originale per eventuali controlli.

2) DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO STIPENDIO

detrazione fruibile solo per lavoro offerto a BADANTI per assistenza a non autosufficienti

In qualità di datore di lavoro, hai diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese di stipendio sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100,00 euro l’anno.
La detrazione spetterebbe al soggetto non autosufficiente ma può essere richiesta anche dai familiari che sostengono effettivamente la spesa. Nel caso di più soggetti richiedenti, l’importo massimo di 2.100,00 euro deve essere ripartito.
Per averne diritto allega alla tua dichiarazione dei redditi un certificato medico (rilasciato anche dal medico di famiglia) che attesta la condizione di non autosufficienza. Allega anche le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’ assistente familiare.
Questa detrazione è usufruibile solo se il reddito complessivo (del richiedente) non supera i 40.000 euro l’anno.

Regolarizzazione badanti e colf

Nell’ambito del decreto legge denominato “anticrisi”, ddl 1724/2009, sono state introdotte delle norme finalizzate alla regolarizzazione di colf e badanti che, al 30 giugno 2009, prestavano servizi senza un regolare contratto di lavoro e, se extracomunitari, senza documenti di soggiorno. In teoria tali norme permettono la regolarizzazione del contratto di lavoro anche di cittadini italiani e comunitari impiegati in ambito familiare ma, in pratica, viene comunemente riferito a domestici e badanti extracomunitari che, con la regolarizzazione del contratto di lavoro, otterrebbero anche i documenti di soggiorno.
In fondo alla pagina riportiamo integralmente la parte del decreto legge che si riferisce alla regolarizzazione. Di seguito te ne esponiamo, per punti, gli elementi fondamentali.

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE?
La richiesta di regolarizzazione può essere presentata solo da persone fisiche (non da aziende, enti o associazioni). Può inoltrare la richiesta, per sole esigenze familiari, qualsiasi datore di lavoro, residente in Italia, che sia:
• cittadino Italiano
• cittadino della comunità europea.
• extracomunitario con un documento di soggiorno valido
La famiglia in cui è presente il datore di lavoro che intende regolarizzare il lavoratore domestico deve dimostrare di avere a disposizione un reddito annuo di almeno 20.000,00 euro se monoreddito oppure di almeno 25.000,00 euro se plurireddito.

CHI PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO?
La richiesta può essere presentata per regolarizzare i lavoratori che abbiano tutte e tre le seguenti caratteristiche:
• Alla data del 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.
• Alla data di presentazione della richiesta risultano ancora occupati.
• Sono adibiti all’assistenza di persone “non autosufficienti” oppure adibiti al lavoro domestico. ndr: per lavoro domestico supponiamo che si possa intendere anche l’attività di baby sitting
Un singolo datore di lavoro, per le esigenze del suo nucleo familiare, può chiedere la regolarizzazione per, al massimo, una colf e due badanti.
La richiesta può essere inoltrata sia per i lavoratori che prestano servizi “in convivenza” che “ad ore”. In quest’ultimo caso, per almeno 20 ore settimanali.
Non possono essere inoltrate richieste di regolarizzazione per lavoratori extracomunitari che siano stati dichiarati “non ammissibili in Italia”, che abbiamo in corso un provvedimento di espulsione oppure che abbiamo in carico una sentenza (anche non definitiva) di condanna. La questura, in questi casi, non darà il nulla osta al rilascio dei documenti di soggiorno, la richiesta sarà annullata e il rapporto di lavoro sarà considerato irregolare.

COME SI PRESENTA LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE?
La procedura per la richiesta di regolarizzazione si svolge in due fasi:
1. 1) Attraverso il sito del Ministero degli Interni si potrà inoltrare una richiesta preliminare mediante un modulo predisposto scaricabile dal sito stesso. L’inoltro della richiesta preliminare è attuabile esclusivamente on-line, via internet. Verrà inviata quindi una email di conferma e sarà possibile scaricare e stampare una ricevuta della richiesta preliminare inviata; una copia della ricevuta andrà consegnata al lavoratore.
2.
3. 2) La richiesta preliminare verrà esaminata e, se ritenuta valida, verrà inviata al datore di lavoro una convocazione formale con cui presentarsi insieme al lavoratore all’INPS (per i lavoratori Italiani e comunitari) o allo “sportello unico per l’immigrazione” (per i lavoratori extracomunitari). In questa fase, i funzionari preposti esamineranno la documentazione allegata alla richiesta (vedi più avanti).

IN QUALI CASI LA RICHIESTA PUO’ ESSERE RESPINTA?
La richiesta potrà essere rifiutata a fronte di irregolarità, mancanza di attestazioni, infondatezza, dichiarazioni false oppure se la questura si opporrà al rilascio dei documenti di soggiorno. In caso di rifiuto, il rapporto di lavoro verrà considerato non regolare e perseguibile penalmente (favoreggiamento della clandestinità) se coinvolge lavoratori extra comunitari senza documenti di soggiorno.
Il decreto legge prevede pene fino a sei anni di reclusione in caso di dichiarazioni false o documenti contraffatti.

QUANDO E COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE?
La richiesta preliminare on-line può essere presentata dal 1° al 30 settembre 2009. Non ci sono graduatorie; ogni richiesta formalmente corretta verrà accettata a prescindere dal giorno in cui sarà stata inoltrata.
Prima della presentazione della richiesta preliminare, è necessario versare un contributo forfetario di 500,00 euro per ciascun lavoratore che si intende regolarizzare (più una marca da bollo da 14,62 euro). Notare che se la richiesta verrà rifiutata, non ci sarà rimborso di quanto versato. Dopo l’accettazione della richiesta e dopo aver ricevuto la convocazione formale, davanti al funzionario dell’INPS o dello “sportello unico per l’immigrazione” si dovrà presentare quanto segue;
• Dati identificativi del datore di lavoro.
• Dati identificativi del lavoratore.
• Estremi di un documento d’identità del datore di lavoro
• Estremi di un documento d’identità del lavoratore.
• Descrizione del lavoro a cui il lavoratore è adibito.
• Attestazione del possesso dei limiti di reddito richiesti (20.000,00 o 25.000,00 euro) da parte della famiglia di cui fa parte il datore di lavoro • Dichiarazione attestante che il lavoratore era occupato, prima del 30 giugno 2009, da almeno 3 mesi.
• Dichiarazione attestante che il lavoratore è ancora occupato
• Attestazione che l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali o che il lavoro si svolge in “convivenza”.
• Per la regolarizzazione di badanti, attestazione dello stato di “non autosufficienza” dell’assistito rilasciato da un ente accreditato: ASL o medico convenzionato.
• Attestazione che la paga corrisposta è uguale o maggiore a quella prevista dal contratto nazionale del lavoro domestico
• Dichiarazione impegnativa, da parte del datore di lavoro, per quanto previsto dal contratto di soggiorno: garanzia della fornitura di alloggio e dei costi per il viaggio di rientro nel paese di origine.
• Estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro.
Sul sito del ministero degli interni, sono esposti i dettagli relativi alla presentazione dei documenti sopraelencati.

TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGGE
1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini appartenenti all’Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per il lavoratore italiano o il cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea, mediante apposita modulistica;

b) allo sportello unico per l’immigrazione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il lavoratore extracomunitario mediante apposita dichiarazione di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b) è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’espatrio;

c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;

g) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 2.
4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b, è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di sostegno a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’Interno.

6. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l’ attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l’attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce da sola causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivi comporta l’archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Istituito nazionale previdenza sociale. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

b) relative all’impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale;

8. Nei casi in cui non venga presentata la denuncia di cui al comma 1, ovvero si proceda all’archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.

9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12. 10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7. 11. Il contratto di soggiorno stipulato sul base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2 lettera c) [ del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286? n.d.r. ], e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi antecedenti i tre mesi di cui al comma 1.

14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure l’utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica al Ministero dell’interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per gli effetti di cui all’articolo 37 del DPR 31 agosto 19999, n.394, e successive modifiche e integrazioni.

16. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

Contratto colf

Dal 1° marzo 2007 è in vigore il nuovo contratto collettivo dei lavoratori domestici. Ecco le rilevanti modifiche rispetto al precedente. I livelli salariali introdotti corrispondono, secondo i sindacati, più o meno alle paghe reali esistenti sul mercato.
I lavoratori sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi. Le retribuzioni sono state modulate su queste nuove figure. Se, ad esempio, per una colf fissa (livello A), con esperienza inferiore ai 12 mesi, è previsto un minimo retributivo di 550 euro al mese, per una badante con esperienza (livello B super) che assiste persone autosufficienti (anziani o bambini) si parte da 750 euro al mese. Per l’assistenza a persone non autosufficienti (livello C super), invece, lo stipendio minimo é di 850 euro al mese. Per i lavoratori non conviventi una tabella fissa valori minimi orari, differenziati a seconda delle mansioni, da un minimo di 4 euro per i collaboratori domestici senza esperienza ai 7,1 euro per gli assistenti formati per la cura delle persone non autosufficienti.
Nel caso di una baby sitter, ad esempio, la paga oraria parte da 4,70 euro. Solo 4 euro, invece, per colf con poca esperienza, addetti alle pulizie o alla lavanderia, aiuto cuoco, stallieri e assistenti di animali domestici.
Per fare qualche esempio di inquadramento nel livello D, e con stipendi base superiori a 1.000 euro, è previsto l’amministratore dei beni di famiglia che «svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare», il maggiordomo con «mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare», ma anche la governante con «mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, guardaroba e simili». Fra le voci trovano spazio anche il capocuoco e l’istitutore per le mansioni di «istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare».
Il livello D super, con uno stipendio base superiore ai 1.050 euro è previsto per il lavoratore assistente a persone non autosufficienti «formato» e per il direttore di casa, che svolge mansioni di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse

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